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REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI-MODALITA’ COMPATIBILITA’

TITOLARE EFFETTIVO

Obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Decreto MEF n. 55 del 11 marzo 2022

Pubblicato Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 121 del 25 maggio 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 11 marzo 2022, n. 55 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. – Il decreto entrerà in vigore il 9 giugno 2022 ma per l’effettiva applicazione occorrerà attendere la pubblicazione del provvedimento del MISE che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. (art.3 comma 6)

Si tratta di un’unica banca dati nazionale presso ogni Camera di Commercio dove verranno raccolti i dati sulla titolarità effettiva di società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.A.P.A., cooperative, società consortili e di mutuo soccorso), persone giuridiche private (associazioni e comitati riconosciuti, fondazioni), trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali nonché istituti giuridici affini.

Chi è il titolare effettivo

Ai sensi dell’ Art. 1 del provvedimento è

titolare effettivo delle imprese dotate di personalita’ giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui e’ riconducibile la proprieta’ diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; (-Partecipazione superiore al 25%, anche attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona. -Controllo in assemblea ordinaria della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti a determinare un’influenza dominante o di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. – Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu’ titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa’ o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

titolare effettivo delle persone giuridiche private: i soggetti individuati dall’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio; (Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i soggetti individuati dall’articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio; (I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche’ le persone che esercitano diritti, poteri e facolta’ equivalenti in istituti giuridici affini, purche’ stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita’ effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identita’ del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprieta’ diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.)

Chi deve effettuare la comunicazione

L’obbligo di comunicazione incombe sugli amministratori di tutte le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA; sui fondatori, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private; sui fiduciari di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali o di istituti giuridici affini.

Cosa comunicare

I dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche identificate come titolari effettivi, applicando i criteri previsti dall’art. 20 D. Lgs. 231/2007 che abbiamo indicato nel paragrafo “chi è il titolare effettivo”.

a) imprese dotate di personalità giuridica

  • l’entità della partecipazione (diretta o indiretta) al capitale dell’ente da parte di ciascuna persona fisica indicata come titolare effettivo,
  • oppure, le modalità di esercizio del controllo,
  • ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;

b) persone giuridiche private

codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni

  • la denominazione dell’ente,
  • la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

c) trust e agli istituti giuridici affini

codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni

  • la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine,
  • la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico.

Come comunicare

Le comunicazioni devono essere effettuate telematicamente attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto dirigenziale del MISE del 19 novembre 2009. Per l’effettiva applicazione occorrerà attendere la pubblicazione del provvedimento del MISE che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. (art.3 comma 6)

Quando comunicare

Quanto ai termini per effettuare le comunicazioni – che sono perentori – sono previste le seguenti scadenze:

  • In fase di prima applicazione: entro 60 giorni dalla pubblicazione in del provvedimento del MISE che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
  • enti di nuova costituzione: entro 30 giorni dalla iscrizione nell’apposito Registro;
  • a regime: variazioni dei dati entro 30 giorni dal compimento dell’atto che darà luogo a variazione del titolare stesso;
  • annualmente: entro 12 mesi dalla prima comunicazione, i dati e le informazioni fornite sulla titolarità effettiva dovranno essere confermate, e le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Chi ha accesso

Potranno avere accesso al registro: l’Autorità Giudiziaria, le autorità di vigilanza, il Mef , l’UIF e le autorità di prevenzione dell’evasione fiscale.

Per ciò che attiene, invece, i soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.lgs n° 231/07, questi potranno avere accesso ai dati e alle informazioni contenute nel Registro, previo accreditamento con le modalità indicate dall’art. 6 del decreto, al fine del recupero delle informazioni di supporto per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Sanzioni

In caso di mancata comunicazione, i soggetti obbligati saranno tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 2630 c.c., che variano da euro 103 a euro 1.032 euro. Se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione viene ridotta ad 1/3.